CONVEGNO ANNUALE AAAFVG – “L’ART. 17 DELLA L. 241/1990 E GLI ACCORDI FRA AMMINISTRAZIONI TRA SILENZI, ASSENSI E RESPONSABILITÀ. LA QUESTIONE AMBIENTALE”.

Il concetto di buona amministrazione viene oggi
declinato soprattutto nel senso di semplificazione
con un chiaro favor per le ipotesi di autorizzazione
tacita, anche nell’ambito delle conferenze di servizi
e delle procedure negoziate. D’altro canto, a fronte
di una concezione unitaria dell’ambiente, la Corte
di Giustizia ha da sempre espresso il principio
per cui in capo alle amministrazioni preposte alla
tutela dei valori ambientali sussiste l’obbligo di
concludere il procedimento con un provvedimento
espresso all’esito dell’istruttoria svolta. L’art. 17 bis
della legge generale sull’azione amministrativa ha
infranto il tabù estendendo il regime del silenzio
assenso ai procedimenti che vedono coinvolte più
pubbliche amministrazioni comprese quelle preposte
alla tutela di interessi sensibili come l’ambiente, il
paesaggio, i beni culturali o la salute. In questo modo
gli interessi sensibili vengono sempre più parificati
a quelli ordinari. Ma come si coniuga tutto ciò con
l’applicazione delle norme ambientali e delle relative
sanzioni, in particolare quelle penali? E come si declina
la protezione ambientale nelle situazioni di crisi di
impresa? Avvocati, magistrati, esperti del settore si
interrogano per fare il punto.

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